TESTO ART. 13 LEGGE 675/96
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. |